Art. 2. Attivita' di volontariato 1. Ai fini della presente legge, per attivita' di volontariato, si intendono quelle prestazioni offerte dai cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, attraverso organizzazioni regolarmente costituite, anche se prive di personalita' giuridica, che operano esclusivamente per fini di solidarieta', senza scopo di lucro anche indiretto e di remunerazione da parte dei singoli aderenti. 2. Le attivita' sono comunque quelle previste dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: "Legge-quadro sul volontariato".