Art. 2.
                      Attivita' di volontariato
 
   1. Ai fini della presente legge, per attivita' di volontariato, si
intendono quelle prestazioni offerte dai cittadini in modo personale,
spontaneo   e   gratuito,   attraverso   organizzazioni  regolarmente
costituite, anche se prive di  personalita'  giuridica,  che  operano
esclusivamente  per  fini di solidarieta', senza scopo di lucro anche
indiretto e di remunerazione da parte dei singoli aderenti.
   2. Le attivita' sono comunque quelle previste  dall'art.  2  della
legge   11   agosto   1991,   n.   266,  recante:  "Legge-quadro  sul
volontariato".