Art. 3. Organizzazione di volontariato 1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti che svolgono le attivita' di cui all'art. 1 della presente legge avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che concorrono a realizzare i programmi di politica sociale dell'Ente Locale e della Regione. 2. Lo Statuto, l'accordo fra gli aderenti o l'atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato devono esplicitamente prevedere: a) la finalita' dell'organismo associativo; b) la democraticita' della struttura; c) l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative; d) i criteri di ammissione degli aderenti nonche' i loro diritti e doveri; e) l'obbligo della formazione del bilancio preventivo e consuntivo; modalita' di approvazione da parte dell'Assemblea degli aderenti; f) l'assenza di fini di lucro.