Art. 3.
                   Organizzazione di volontariato
 
   1.  Sono  considerate  organizzazioni   di   volontariato   quegli
organismi  liberamente  costituiti  che  svolgono le attivita' di cui
all'art.  1  della  presente  legge  avvalendosi  delle   prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che concorrono
a realizzare i programmi di politica sociale dell'Ente Locale e della
Regione.
   2.  Lo  Statuto,  l'accordo  fra gli aderenti o l'atto costitutivo
delle organizzazioni di volontariato devono esplicitamente prevedere:
     a) la finalita' dell'organismo associativo;
     b) la democraticita' della struttura;
     c) l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative;
     d) i criteri di ammissione degli aderenti nonche' i loro diritti
e doveri;
     e)  l'obbligo  della  formazione  del  bilancio   preventivo   e
consuntivo;  modalita'  di approvazione da parte dell'Assemblea degli
aderenti;
     f) l'assenza di fini di lucro.