Art. 4. Registro di volontariato 1. E' istituito presso la Giunta regionale della Campania il Registro regionale del volontariato organizzato. 2. Le associazioni che svolgono istituzionalmente le attivita' di cui all'art. 1 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, e che abbiano operato nell'ambito della Regione da almeno un anno, possono chiederne l'iscrizione presentando domande al Presidente della Giunta regionale corredata da: a) statuto dell'associazione, accordo e atto costitutivo con l'indicazione del legale rappresentante e della sede; b) elenco nominativo degli adernti che ricoprono le diverse cariche associative; c) relazione concernente le attivita' svolte nel precedente anno solare con relativa documentazione e bilancio economico consuntivo. 3. Sulla domanda delibera entro tre mesi la Giunta regionale previo parere della Consulta di cui all'art. 8. 4. L'iscrizione al Registro determina il riconoscimento di idoneita' e di interesse pubblico. 5. Qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro la Giunta diffida a ripristinare lo stato preesistente, in caso di non ottemperanza, entro tre mesi dalla diffida, la Giunta regionale ne delibera la cancellazione con provvedimento motivato. 6. La Regione pubblica, annualmente, il Registro aggiornato delle organizzazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne invia copia all'Osservatorio Nazionale del volontariato. 7. Ogni due anni le associazioni di volontariato devono presentare alla Consulta regionale del volontariato una relazione sull'attivita' svolta, le eventuali convenzioni stipulate con gli Enti Pubblici e/o privati, l'elenco degli associati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto, nel regolamento e nelle cariche associa- tive. La mancata presentazione della documentazione entro il 31 dicembre del secondo anno di iscrizione comporta automaticamente la cancellazione dal Registro regionale.