Art. 7.
               Osservatorio regionale del volontariato
 
   1. Con decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  previa
conforme   deliberazione   della   Giunta   regionale,   su  proposta
dell'Assessore  ai  Servizi  Sociali,  e'  istituito   l'Osservatorio
regionale  per  il volontariato, presieduto dall'Assessore ai Servizi
Sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle
Organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno
tre Province della Regione, da due esperti e  da  tre  rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive.
   2. L'Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi
messi  a  disposizione  dall'Assessorato  ai  Servizi  Sociali e ha i
seguenti compiti:
     a) provvedere al censimento delle Organizzazioni di volontariato
ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte;
     b) promuovere ricerche e studi;
     c)  fornire  ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo
del volontariato;
     d)   offrire   sostegno   e   consulenza   per    progetti    di
informatizzazione  e  di  banche dati nei settori di competenza della
presente legge;
     e) pubblicare un rapporto biennale e sull'andamento del fenomeno
e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
     f)  pubblicare  un  bollettino  periodico  di   informazione   e
promuovere  altre  iniziative  finalizzate  alla  circolazione  delle
notizie attinenti l'attivita' di volontariato;
     g) promuovere con cadenza triennale,  una  conferenza  regionale
del   volontariato   alla   quale   partecipano   tutti   i  soggetti
istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.