Art. 7. Osservatorio regionale del volontariato 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, e' istituito l'Osservatorio regionale per il volontariato, presieduto dall'Assessore ai Servizi Sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle Organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno tre Province della Regione, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive. 2. L'Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dall'Assessorato ai Servizi Sociali e ha i seguenti compiti: a) provvedere al censimento delle Organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte; b) promuovere ricerche e studi; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato; d) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge; e) pubblicare un rapporto biennale e sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali; f) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato; g) promuovere con cadenza triennale, una conferenza regionale del volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.