Art. 8.
                 Consulta regionale del volontariato
 
   1. Con decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  previa
conforme   deliberazione   della   Giunta   regionale,   su  proposta
dell'Assessore  ai  Servizi  sociali,  e'  costituita   la   Consulta
regionale del volontariato. Essa e' cosi' composta:
     a)  Assessore regionale ai Servizi Sociali o suo delegato che la
presiede;
     b) dodici rappresentanti della Associazione iscritte al registro
regionale eletti dai legali rappresentanti di tutte le organizzazioni
iscritte riunite in assemblea, garantendo comunque la  rappresentanza
delle  cinque Province della Campania, convocate dal Presidente della
Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura.
   2. Le funzioni di segretario vengono svolte  dal  funzionario  del
servizio  assistenza  sociale,  preposto  a  coordinare la segreteria
della Consulta.
   3. I membri della Consulta restano in carica per la  durata  della
legislatura corrispondente.
   4.  Hanno diritto a partecipare alle riunioni della Consulta anche
gli  Assessori  regionali,  o  loro  delegati,  nei  cui  ambiti   di
competenza  rientrino  i  singoli  argomenti all'ordine del giorno di
ciascuna seduta.
   5. Compete alla Consulta,  avvalendosi  delle  strutture  tecniche
della segreteria operativa (segreteria e osservatorio):
     a)  esprimere  alla  Giunta  regionale  entro venti giorni dalla
richiesta parere su proposte di  legge,  programmi  e  direttive  che
interessano  i  campi  di  intervento  delle Associazioni iscritte al
Registro regionale e che richiedono una convenzione;
     b)  esaminare  in  sede  preventiva  e  consultiva  i   progetti
pervenuti   da  Enti  Locali  e/o  Associazioni  di  volontariato  da
sottoporre alla Giunta regionale per  l'approvazione  e  il  relativo
finanziamento;
     c)  esprimere  parere  sulla  programmazione  delle politiche di
assistenza sociale della Regione;
     d)  esprimere parere sull'iscrizione al Registro regionale delle
Associazioni di volontariato;
     e)  sostenere,  anche  in  collaborazione   dell'Ente   Regione,
iniziative   di   formazione,  promozione  ed  aggiornamento  per  la
prestazione  dei  servizi,  per  l'apporto  legislativo  e   per   le
conoscenze delle politiche regionali.