Art. 9.
              Rapporti tra volontariato e Enti pubblici
 
   1.  La  regione  Campania  disciplina  anche  con delega agli Enti
Locali, la facolta' di svolgere attivita' di volontariato all'interno
di strutture pubbliche nel rispetto dei loro ordinamenti particolari.
   2. Tale diritto resta subordinato all'emanazione  da  parte  delle
autorita' competenti di disposizioni riguardanti fra l'altro:
     a) condizioni di ammissioni all'accesso;
     b)  modalita'  di  presenza  e di comportamento del volontariato
all'interno della struttura pubblica;
     c) il rispetto della liberta' e della dignita' personale,  delle
convinzioni e della riservatezza degli utenti;
     d) potere di sorveglianza dell'amministrazione competente;
     e) i motivi e le procedure dell'esclusione all'accesso.
   3.  L'attivita'  di  volontariato,  anche  se  convenzionata,  non
configura rapporto di dipendenza dall'Ente pubblico.