Art. 9. Rapporti tra volontariato e Enti pubblici 1. La regione Campania disciplina anche con delega agli Enti Locali, la facolta' di svolgere attivita' di volontariato all'interno di strutture pubbliche nel rispetto dei loro ordinamenti particolari. 2. Tale diritto resta subordinato all'emanazione da parte delle autorita' competenti di disposizioni riguardanti fra l'altro: a) condizioni di ammissioni all'accesso; b) modalita' di presenza e di comportamento del volontariato all'interno della struttura pubblica; c) il rispetto della liberta' e della dignita' personale, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti; d) potere di sorveglianza dell'amministrazione competente; e) i motivi e le procedure dell'esclusione all'accesso. 3. L'attivita' di volontariato, anche se convenzionata, non configura rapporto di dipendenza dall'Ente pubblico.