Art. 3.
                   Comunicazioni all'Osservatorio
 
   1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n.
80, recante "Norme straordinarie per l'accelerazione  dell'esecuzione
di  opere  pubbliche",  tutti  gli enti locali ed altri enti pubblici
appaltanti sono tenuti a  comunicare  all'Osservatorio  regionale  le
informazioni  sulle  forniture  e sui lavori da essi affidati secondo
modalita' che verranno stabilite con successivo  provvedimento  della
Giunta regionale.