Art. 3. Comunicazioni all'Osservatorio 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, recante "Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche", tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale le informazioni sulle forniture e sui lavori da essi affidati secondo modalita' che verranno stabilite con successivo provvedimento della Giunta regionale.