Art. 5.
              Istituzione della banca dati informatica
 
   1.  Al  fine  di  raccogliere e catalogare sistematicamente i dati
relativi agli appalti e concessioni pubbliche viene istituita  presso
l'Osservatorio  regionale  una  banca  dati  informatica.  Questa  e'
collegata in rete con tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale
che espletano procedure di appalto e concessione  e  prioritariamente
con  i  servizi  competenti  dell'Assessorato  regionale  dei  lavori
pubblici.