Art. 5. Istituzione della banca dati informatica 1. Al fine di raccogliere e catalogare sistematicamente i dati relativi agli appalti e concessioni pubbliche viene istituita presso l'Osservatorio regionale una banca dati informatica. Questa e' collegata in rete con tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale che espletano procedure di appalto e concessione e prioritariamente con i servizi competenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.