Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 4 e 5, valutati nell'anno 1993 in complessive lire 40.000.000, graveranno sul capitolo n. 49305 (di nuova istituzione) "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche e della relativa banca dati informatica" del bilancio di previsione per l'anno in corso. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio concernente: A - Area istituzionale - 1. funzionamento - 1.2 "Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche". 3. Gli oneri di cui al comma 1 saranno determinati, a decorrere dal 1994, con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".