Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  degli  artt.  4 e 5,
valutati nell'anno 1993 in complessive  lire  40.000.000,  graveranno
sul   capitolo   n.  49305  (di  nuova  istituzione)  "Spese  per  il
funzionamento  dell'Osservatorio  regionale  degli  appalti  e  delle
concessioni  pubbliche  e  della relativa banca dati informatica" del
bilancio di previsione per l'anno in corso.
   2. Alla copertura degli oneri  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante  riduzione  di  pari  importo dello stanziamento iscritto al
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese  correnti"  a
valere  sull'apposito  accantonamento  previsto  all'allegato n. 8 al
bilancio  per  il  corrente   esercizio   concernente:   A   -   Area
istituzionale  - 1. funzionamento - 1.2 "Osservatorio regionale degli
appalti e concessioni pubbliche".
   3. Gli oneri di cui al comma 1 saranno  determinati,  a  decorrere
dal  1994,  con  legge  di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge
regionale 27 dicembre  1989,  n.  90,  come  modificata  dalla  legge
regionale 7 aprile 1992, n. 16, recante "Norme in materia di bilancio
e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".