Art. 2.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma  tre
dell'art.  31  dello Statuto Speciale ed entrera' in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino  ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 23 febbraio 1993
 
                               LANIVI