Art. 13. Regolamenti interni dei presidi ospedalieri 1. In attuazione del precedente articolo 1, comma secondo, le Unita' sanitarie locali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad unificare le norme dei regolamenti interni dei presidi ospedalieri ubicati nel proprio ambito territoriale concernenti: a) le norme igieniche da seguire nelle attivita' di diagnosi, cura e riabilitazione; b) la frequenza minima giornaliera e settimanale delle visite mediche da parte dei primari, degli aiuti e degli assistenti; c) la durata dell'attivita' giornaliera e settimanale dei servizi di diagnosi e cura; d) le norme di comportamento degli utenti, gli orari di visita e le altre disposizioni relative ai visitatori. 2. Le Unita' sanitarie locali predispongono le misure organizzative di cui al comma precedente in modo tale da rendere gli orari dei servizi e dei presidi sanitari compatibili sia con le esigenze ed i modi della vita civile degli utenti, sia con lo stato dei servizi pubblici nel territorio. 3. Copia delle norme di cui al presente articolo deve essere obbligatoriamente affissa presso ogni reparto del presidio ospedaliero. 4. In caso di inosservanza di quanto disposto dal precedente comma 1 si applica l'articolo 5, comma terzo, della presente legge.