Art. 13.
             Regolamenti interni dei presidi ospedalieri
 
   1.  In  attuazione  del  precedente  articolo 1, comma secondo, le
Unita' sanitarie locali entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  provvedono  ad unificare le norme dei
regolamenti interni  dei  presidi  ospedalieri  ubicati  nel  proprio
ambito territoriale concernenti:
     a)  le  norme  igieniche da seguire nelle attivita' di diagnosi,
cura e riabilitazione;
     b) la frequenza minima giornaliera e  settimanale  delle  visite
mediche da parte dei primari, degli aiuti e degli assistenti;
     c)  la  durata  dell'attivita'  giornaliera  e  settimanale  dei
servizi di diagnosi e cura;
     d) le norme di comportamento degli utenti, gli orari di visita e
le altre disposizioni relative ai visitatori.
   2.  Le   Unita'   sanitarie   locali   predispongono   le   misure
organizzative  di cui al comma precedente in modo tale da rendere gli
orari dei servizi e dei  presidi  sanitari  compatibili  sia  con  le
esigenze  ed  i modi della vita civile degli utenti, sia con lo stato
dei servizi pubblici nel territorio.
   3. Copia delle norme di  cui  al  presente  articolo  deve  essere
obbligatoriamente   affissa   presso   ogni   reparto   del  presidio
ospedaliero.
   4. In caso di inosservanza di quanto disposto dal precedente comma
1 si applica l'articolo 5, comma terzo, della presente legge.