Art. 15.
     Ufficio di pubblica tutela dell'utente dei servizi sanitari
 
   1.  Presso  ogni Unita' sanitaria locale e' istituito l'Ufficio di
pubblica tutela dell'utente dei servizi sanitari, con il  compito  di
dirimere  le  controversie  insorte tra gli utenti e gli operatori in
ordine alla violazione delle norme della presente legge.
   2. L'Ufficio opera su istanza di parte.
   3. All'Ufficio e' preposto un esperto, nominato  con  decreto  del
competente  organo  di  gestione dell'Unita' sanitaria locale, scelto
per estrazione a sorte tra gli iscritti ad un apposito elenco  aperto
a coloro che abbiano i seguenti requisiti:
     a) maggiore eta' e godimento dei diritti civili e politici;
     b) residenza in uno dei Comuni della Sardegna;
     c)  qualifica  di  magistrato  o  di  avvocato  dello  Stato  in
quiescenza,  o  di  professore  universitario  di  ruolo  in  materie
giuridiche o amministrative.
   4.  La predisposizione dell'elenco e' curata dai competenti organi
dell'Unita' sanitaria locale mediante  avviso  pubblicato  entro  120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5.  I  soggetti,  in possesso dei requisiti previsti dal precedente
terzo comma, possono iscriversi all'elenco nei 60  giorni  successivi
alla  data  di  pubblicazione  dell'avviso.  Decorso  inutilmente  il
termine  di  60  giorni,  e'  ammessa  l'iscrizione  nei  30   giorni
successivi  di  coloro  che  -  in costanza dei requisiti di cui alle
lettere a) e b) del precedente comma terzo  -  abbiano  conseguito  d
almeno   5  anni  il  diploma  di  laurea  in  materie  giuridiche  o
amministrative.
   6. Scaduti i termini di cui al  comma  precedente,  il  competente
organo  dell'Unita'  sanitaria  locale  procede  al sorteggio tra gli
iscritti all'elenco ed alla nomina del sorteggiato. Copia del decreto
di nomina e' affissa all'albo dei Comuni  facenti  parte  dell'ambito
territoriale dell'Unita' sanitaria locale.
   7.  L'incarico  di  preposto  all'Ufficio  di  pubblica  tutela e'
gratuito ed ha la durata di un anno.
   8. L'Ufficio di  pubblica  tutela  si  avvale  di  un  ufficio  di
segreteria,  il  cui  personale  e'  tratto  dal ruolo amministrativo
dell'Unita' sanitaria locale, secondo  la  dotazione  organica  ed  i
profili professionali stabiliti dai competenti organi di gestione.