Art. 17. Ricorso al difensore civico 1. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo precedente, l'utente puo' richiedere, per iscritto, l'intervento del difensore civico a norma dell'articolo 2, comma ottavo, della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4. 2. Il difensore civico, qualora ritenga non manifestamente infondata la richiesta dell'intervento, invita il responsabile del Servizio della Unita' sanitaria locale nel cui ambito si e' verificata la lamentata violazione a fornire chiarimenti entro un termine prestabilito, dandone contestualmente comunicazione all'organo di gestione dell'Unita' sanitaria locale ed ai soggetti istanti. 3. Nel caso in cui il responsabile del servizio dell'Unita' sanitaria locale interessata dalla richiesta d'intervento non adempia nel termine stabilito, ovvero i chiarimenti forniti non siano esaustivi, il difensore civico procede all'accertamento dei fatti, dandone comunicazione all'organo di gestione dell'Unita' sanitaria locale, alla giunta regionale ed ai soggetti istanti.