Art. 17.
                     Ricorso al difensore civico
 
   1. Nel caso di esito negativo del tentativo  di  conciliazione  di
cui  all'articolo precedente, l'utente puo' richiedere, per iscritto,
l'intervento del difensore civico  a  norma  dell'articolo  2,  comma
ottavo, della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4.
   2.   Il  difensore  civico,  qualora  ritenga  non  manifestamente
infondata la richiesta dell'intervento, invita  il  responsabile  del
Servizio   della  Unita'  sanitaria  locale  nel  cui  ambito  si  e'
verificata la lamentata violazione a  fornire  chiarimenti  entro  un
termine    prestabilito,    dandone   contestualmente   comunicazione
all'organo di gestione dell'Unita' sanitaria locale  ed  ai  soggetti
istanti.
   3.  Nel  caso  in  cui  il  responsabile  del servizio dell'Unita'
sanitaria locale interessata dalla richiesta d'intervento non adempia
nel  termine  stabilito,  ovvero  i  chiarimenti  forniti  non  siano
esaustivi,  il  difensore  civico procede all'accertamento dei fatti,
dandone comunicazione all'organo di  gestione  dell'Unita'  sanitaria
locale, alla giunta regionale ed ai soggetti istanti.