Art. 4.
              Formazione e aggiornamento del personale
 
   1.  La  Regione promuove l'inserimento nei programmi didattici dei
corsi di formazione ed aggiornamento per operatori infermieristici  e
tecnici  di  cui  alla  legge regionale 17 aprile 1985, n. 8, nonche'
nell'ambito  delle  attivita'  di  aggiornamento   obbligatorio   del
personale  medico  di  cui all'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n.  761,  di  apposite  iniziative
formative concernenti:
     a) l'etica e la deontologia professionale;
     b)  le  norme  di comportamento nell'assistenza ai bambini, agli
anziani ed ai disabili;
     c)   le   norme   di  comportamento  nell'assistenza  ai  malati
terminali;
     d) la conoscenza dei principi costituzionali e  delle  norme  di
legge sui diritti del malato.