Art. 4. Formazione e aggiornamento del personale 1. La Regione promuove l'inserimento nei programmi didattici dei corsi di formazione ed aggiornamento per operatori infermieristici e tecnici di cui alla legge regionale 17 aprile 1985, n. 8, nonche' nell'ambito delle attivita' di aggiornamento obbligatorio del personale medico di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, di apposite iniziative formative concernenti: a) l'etica e la deontologia professionale; b) le norme di comportamento nell'assistenza ai bambini, agli anziani ed ai disabili; c) le norme di comportamento nell'assistenza ai malati terminali; d) la conoscenza dei principi costituzionali e delle norme di legge sui diritti del malato.