Art. 9.
                  Rapporti con il medico di fiducia
 
   1. Il medico di fiducia, in accordo con il paziente, ha diritto di
accedere  alle  strutture sanitrie in cui lo stesso e' assistito e di
consultarsi con i medici della struttura per una migliore  conoscenza
reciproca degli elementi utili alla diagnosi e alla cura.
   2.  All'atto  della  dimissione  del  degente  il responsabile del
reparto e' tenuto a  fornire  al  medico  di  fiducia  una  relazione
scritta con ogni utile indicazione sullo stato di salute, sul decorso
clinico,  sui  principali  trattamenti  praticati,  sulle conclusioni
diagnostiche e di  prognosi  e  sulle  indicazioni  terapeutiche  per
garantire una continuita' di trattamento.