Art. 9. Rapporti con il medico di fiducia 1. Il medico di fiducia, in accordo con il paziente, ha diritto di accedere alle strutture sanitrie in cui lo stesso e' assistito e di consultarsi con i medici della struttura per una migliore conoscenza reciproca degli elementi utili alla diagnosi e alla cura. 2. All'atto della dimissione del degente il responsabile del reparto e' tenuto a fornire al medico di fiducia una relazione scritta con ogni utile indicazione sullo stato di salute, sul decorso clinico, sui principali trattamenti praticati, sulle conclusioni diagnostiche e di prognosi e sulle indicazioni terapeutiche per garantire una continuita' di trattamento.