Art. 10.
             Proroga dei termini per domande ed istanze
 
   1.  In  casi  di  calamita'  pubbliche,  interruzioni  dei servizi
pubblici, impossibilita' di funzionamento degli uffici provinciali  o
altra   grave   emergenza,   la   giunta   provinciale,  con  propria
deliberazione, puo' riaprire o prorogare i termini, previsti anche da
legge, per la presentazione di domande, istanze o ricorsi.