Art. 10. Proroga dei termini per domande ed istanze 1. In casi di calamita' pubbliche, interruzioni dei servizi pubblici, impossibilita' di funzionamento degli uffici provinciali o altra grave emergenza, la giunta provinciale, con propria deliberazione, puo' riaprire o prorogare i termini, previsti anche da legge, per la presentazione di domande, istanze o ricorsi.