Art. 11.
                             P a r e r i
 
   1. Tutti i pareri debbono essere resi entro il termine fissato per
legge, per regolamento o per deliberazione della  giunta  provinciale
per ogni singolo procedimento.
   2.  Qualora  la giunta provinciale non provveda ai sensi del comma
1, il termine e' di trenta giorni.
   3. Nel caso di decorrenza del termine per l'assunzione  di  pareri
obbligatori,   il  servizio  competente  in  via  principale  procede
indipendentemente dalla loro acquisizione, salvo che  l'organo  o  la
struttura  competenti  abbiano rappresentato esigenze istruttorie. In
tal caso, il termine ricomincia a decorrere per una sola  volta,  dal
momento della ricezione della richiesta di proroga.
   4.  Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso di
pareri che debbano essere rilasciati da organi o  strutture  preposti
alla  tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della sa-
lute dei cittadini. In tali casi le ragioni che ostano alla redazione
tempestiva  del  parere debbono essere comunicate al responsabile del
procedimento.
   5.  Nell'ipotesi  di  pareri  facoltativi,  ove  essi  non   siano
comunicati entro i termini previsti dai commi 1 e 2, il provvedimento
e' adottato prescindendo dai pareri medesimi.
   6.  Qualora  il  parere  sia  favorevole  e  senza osservazioni il
dispositivo e' comunicato anche con l'ausilio di mezzi telegrafici  o
telematici.