Art. 11. P a r e r i 1. Tutti i pareri debbono essere resi entro il termine fissato per legge, per regolamento o per deliberazione della giunta provinciale per ogni singolo procedimento. 2. Qualora la giunta provinciale non provveda ai sensi del comma 1, il termine e' di trenta giorni. 3. Nel caso di decorrenza del termine per l'assunzione di pareri obbligatori, il servizio competente in via principale procede indipendentemente dalla loro acquisizione, salvo che l'organo o la struttura competenti abbiano rappresentato esigenze istruttorie. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere per una sola volta, dal momento della ricezione della richiesta di proroga. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso di pareri che debbano essere rilasciati da organi o strutture preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della sa- lute dei cittadini. In tali casi le ragioni che ostano alla redazione tempestiva del parere debbono essere comunicate al responsabile del procedimento. 5. Nell'ipotesi di pareri facoltativi, ove essi non siano comunicati entro i termini previsti dai commi 1 e 2, il provvedimento e' adottato prescindendo dai pareri medesimi. 6. Qualora il parere sia favorevole e senza osservazioni il dispositivo e' comunicato anche con l'ausilio di mezzi telegrafici o telematici.