Art. 12.
                        Valutazioni tecniche
 
   1.  Ove  per  disposizione  espressa di legge o di regolamento sia
previsto che  per  l'adozione  di  un  provvedimento  debbano  essere
preventivamente acquisite valutazioni tecniche, gli organi o gli enti
chiamati ad esprimerle debbono provvedere nei termini prefissati o in
mancanza  entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo
che  abbiano  rappresentato  esigenze   istruttorie   di   competenza
dell'amministrazione  procedente.  In  difetto,  il  responsabile del
procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad  altri
organi  dell'amministrazione  o  ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero  ad  istituti
universitari.
   2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non si applicano alle
valutazioni che debbono essere prodotte da  amministrazioni  preposte
alla  tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della sa-
lute dei cittadini. Vale in tale caso quanto  previsto  dal  comma  4
dell'art. 11.
   3.  Nel  caso  in  cui l'ente o l'organo adito abbia rappresentato
esigenze  istruttorie  all'amministrazione  procedente,  si   applica
quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11.