Art. 12. Valutazioni tecniche 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite valutazioni tecniche, gli organi o gli enti chiamati ad esprimerle debbono provvedere nei termini prefissati o in mancanza entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che abbiano rappresentato esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente. In difetto, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della sa- lute dei cittadini. Vale in tale caso quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11. 3. Nel caso in cui l'ente o l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'art. 11.