Art. 14. Deleghe ai dirigenti 1. In attuazione dei criteri fissati dagli articoli 15 e 16 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, con deliberazione della giunta provinciale e con decreto del presidente della stessa, possono essere delegate ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti e ai dirigenti preposti ai servizi: a) l'adozione del provvedimento preliminare, la direzione dello svolgimento delle gare previste e la relativa stipula per i contratti fino all'importo di lire 100 milioni o importo superiore determinato con deliberazione della giunta provinciale; b) l'emanazione di atti amministrativi di competenza della giunta provinciale o del presidente, purche' si tratti di atti conseguenti al semplice accertamento di presupposti di fatto o di diritto o comunque non comportanti esercizio di poteri discrezionali. 2. Con decreto del presidente della giunta provinciale, ai dirigenti dei dipartimenti e ai dirigenti dei servizi puo' essere altresi' affidato il compito di firmare altri atti amministrativi e contratti la cui adozione o stipulazione sia di competenza, propria o delegata, del presidente della giunta provinciale o di assessori, su loro proposta. 3. Per lo svolgimento dell'attivita' contrattuale i dirigenti delegati si avvalgono dell'assistenza del servizio competente sulla materia, il quale provvedera' altresi' a curare il coordinamento procedurale e operativo anche ai fini della tenuta dei relativi repertori.