Art. 14.
                        Deleghe ai dirigenti
 
   1.  In attuazione dei criteri fissati dagli articoli 15 e 16 della
legge provinciale 29 aprile 1983,  n.  12,  con  deliberazione  della
giunta provinciale e con decreto del presidente della stessa, possono
essere  delegate  ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti e ai
dirigenti preposti ai servizi:
     a)  l'adozione del provvedimento preliminare, la direzione dello
svolgimento delle gare previste e la relativa stipula per i contratti
fino all'importo di lire 100 milioni o importo superiore  determinato
con deliberazione della giunta provinciale;
     b)  l'emanazione  di  atti  amministrativi  di  competenza della
giunta provinciale o  del  presidente,  purche'  si  tratti  di  atti
conseguenti  al  semplice  accertamento  di presupposti di fatto o di
diritto o comunque non comportanti esercizio di poteri discrezionali.
   2.  Con  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale,  ai
dirigenti  dei  dipartimenti  e  ai dirigenti dei servizi puo' essere
altresi' affidato il compito di firmare altri atti  amministrativi  e
contratti la cui adozione o stipulazione sia di competenza, propria o
delegata,  del presidente della giunta provinciale o di assessori, su
loro proposta.
   3. Per lo  svolgimento  dell'attivita'  contrattuale  i  dirigenti
delegati  si  avvalgono dell'assistenza del servizio competente sulla
materia, il quale provvedera'  altresi'  a  curare  il  coordinamento
procedurale  e  operativo  anche  ai  fini  della tenuta dei relativi
repertori.