Art. 15.
                        Rapporti tra servizi
 
   1. Ove il dirigente di un servizio, nell'esercizio  delle  proprie
attribuzioni    ovvero   su   segnalazione   del   responsabile   del
procedimento, venga a conoscenza di situazioni  che  ritenga  possano
richiedere  interventi di competenza di altri servizi, ne informa per
iscritto i relativi dirigenti, nonche' gli assessori  e  i  dirigenti
generali interessati.
   2.   I  dirigenti  dei  servizi  destinatari  della  richiesta  di
intervento di cui al comma 1  debbono  riferire  per  iscritto  entro
venti  giorni dalla comunicazione al dirigente interpellante, nonche'
agli assesori e ai dirigenti interessati le iniziative assunte o  che
intendono assumere per la parte di competenza.
   3.  Ove  invece  non  ravvisino la propria competenza ne informano
parimenti i  dirigenti  interpellanti,  nonche'  gli  assessori  e  i
dirigenti   generali   interessati.  Questi  ultimi,  ravvisatene  le
condizioni, possono sollevare conflitto ai sensi e  per  gli  effetti
dell'art.   21   della  legge  provinciale  29  aprile  1983,  n.  12
concernente: "Nuovo ordinamento dei servizi  e  del  personale  della
provincia autonoma di Trento".