Art. 15. Rapporti tra servizi 1. Ove il dirigente di un servizio, nell'esercizio delle proprie attribuzioni ovvero su segnalazione del responsabile del procedimento, venga a conoscenza di situazioni che ritenga possano richiedere interventi di competenza di altri servizi, ne informa per iscritto i relativi dirigenti, nonche' gli assessori e i dirigenti generali interessati. 2. I dirigenti dei servizi destinatari della richiesta di intervento di cui al comma 1 debbono riferire per iscritto entro venti giorni dalla comunicazione al dirigente interpellante, nonche' agli assesori e ai dirigenti interessati le iniziative assunte o che intendono assumere per la parte di competenza. 3. Ove invece non ravvisino la propria competenza ne informano parimenti i dirigenti interpellanti, nonche' gli assessori e i dirigenti generali interessati. Questi ultimi, ravvisatene le condizioni, possono sollevare conflitto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente: "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento".