Art. 16.
                        Conferenza di servizi
 
   1.  Qualora  sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un  procedimento  amministrativo,  il
servizio  competente  in  via  principale  indice  una  conferenza di
servizi.
   2. La conferenza puo' essere  indetta  anche  quando  il  servizio
competente  per  il  procedimento  in  via principale debba acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati  di  altre
strutture.   A   tale   conferenza   devono   essere  chiamati  anche
rappresentanti di altre amministrazioni, qualora per legge o  per  la
natura  del  procedimento  sia  necessaria la loro partecipazione. Le
determinazioni  concordate  nella conferenza tra tutte le strutture o
le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
   3.  Si   considera   acquisito   l'assenso   della   struttura   o
dell'amministrazione   che,   regolarmente   convocate,  non  abbiano
partecipato  alla  conferenza  o  vi  abbiano   partecipato   tramite
rappresentanti  privi  del  potere  di  esprimerne definitivamente la
volonta', salvo che non comunichino al  servizio  competente  per  il
procedimento  in  via  principale  il proprio motivato dissenso entro
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle  determinazioni  adottate,  qualora  queste
ultime   abbiano   contenuto   sostanzialmente   diverso   da  quelle
originariamente concordate.
   4. Le disposizioni di  cui  al  comma  3  non  si  applicano  alle
strutture  e  alle  amministrazioni  che  siano  preposte alla tutela
dell'ambiente, del paesaggio,  del  territorio  e  della  salute  dei
cittadini.  In  tale  caso vale quanto previsto dal comma 4 dell'art.
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