Art. 16. Conferenza di servizi 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il servizio competente in via principale indice una conferenza di servizi. 2. La conferenza puo' essere indetta anche quando il servizio competente per il procedimento in via principale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre strutture. A tale conferenza devono essere chiamati anche rappresentanti di altre amministrazioni, qualora per legge o per la natura del procedimento sia necessaria la loro partecipazione. Le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le strutture o le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti. 3. Si considera acquisito l'assenso della struttura o dell'amministrazione che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi del potere di esprimerne definitivamente la volonta', salvo che non comunichino al servizio competente per il procedimento in via principale il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente concordate. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle strutture e alle amministrazioni che siano preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. In tale caso vale quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11.