Art. 18. Proposte per i finanziamenti da determinarsi con legge di bilancio 1. Gli enti e i soggetti destinatari di trasferimenti provinciali per il finanziamento di attivita' di gestione, da determinarsi annualmente e direttamente con legge di bilancio, presentano alla provincia, entro il 31 luglio di ciascun anno, le proprie indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, con la specificazione degli elementi previsionali relativi alle attivita' da realizzare nel medesimo esercizio.