Art. 18.
 Proposte per i finanziamenti da determinarsi con legge di bilancio
 
   1.  Gli enti e i soggetti destinatari di trasferimenti provinciali
per il  finanziamento  di  attivita'  di  gestione,  da  determinarsi
annualmente  e  direttamente  con  legge di bilancio, presentano alla
provincia, entro il 31 luglio di ciascun anno, le proprie indicazioni
ai  fini  della  determinazione  dei  finanziamenti  per  l'esercizio
successivo,   con   la  specificazione  degli  elementi  previsionali
relativi alle attivita' da realizzare nel medesimo esercizio.