Art. 19.
                    Predeterminazione dei criteri
               di riparto, assegnazione ed erogazione
 
   1. I criteri per la determinazione dei contributi o  finanziamenti
a carattere continuativo che interessino piu' soggetti, ove non siano
indicati  dalla  legge  o dalla programmazione generale o settoriale,
sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.