Art. 2. Semplicita', economicita', efficacia e pubblicita' 1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di semplicita', economicita', efficacia e pubblicita'. 2. Il procedimento amministrativo non puo' essere aggravato o ritardato rispetto agli adempimenti previsti per legge o per regolamento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati con atto del dirigente del servizio competente in via principale. 3. Gli atti devono essere redatti per iscritto, salvo che la legge o la natura dell'atto non richiedano una forma diversa.