Art. 2.
         Semplicita', economicita', efficacia e pubblicita'
 
   1.  L'attivita'  amministrativa  persegue i fini determinati dalla
legge ed e' retta da criteri di semplicita', economicita',  efficacia
e pubblicita'.
   2.  Il  procedimento  amministrativo  non  puo' essere aggravato o
ritardato  rispetto  agli  adempimenti  previsti  per  legge  o   per
regolamento  se  non  per  straordinarie  e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi  agli
interessati  con  atto  del  dirigente del servizio competente in via
principale.
   3. Gli atti devono essere redatti per iscritto, salvo che la legge
o la natura dell'atto non richiedano una forma diversa.