Art. 20. Rendicontazione 1. Gli enti pubblici provvedono alla rendicontazione delle attivita' di gestione finanziate dalla provincia con apposita deliberazione dell'organo competente dell'ente, dando conto delle risultanze finanziarie delle attivita' realizzate in rapporto agli obiettivi programmati anche sulla base di specifici indicatori strutturali di attivita' e finanziari. 2. La giunta provinciale predispone appositi schemi tipo per le rendicontazioni finali e fissa i termini di scadenza per la loro presentazione.