Art. 20.
                           Rendicontazione
 
   1.  Gli  enti  pubblici  provvedono  alla  rendicontazione   delle
attivita'   di  gestione  finanziate  dalla  provincia  con  apposita
deliberazione dell'organo competente  dell'ente,  dando  conto  delle
risultanze  finanziarie  delle  attivita' realizzate in rapporto agli
obiettivi  programmati  anche  sulla  base  di  specifici  indicatori
strutturali di attivita' e finanziari.
   2.  La  giunta  provinciale predispone appositi schemi tipo per le
rendicontazioni finali e fissa i termini  di  scadenza  per  la  loro
presentazione.