Art. 21.
                Inizio lavori e stati di avanzamento
 
   1.  Nel  caso  di  interventi  di cui al comma 4 dell'art. 17, gli
adempimenti di competenza della provincia, connessi con  l'avvio  dei
lavori  e  i successivi stati di avanzamento, sono disposti, salvo il
potere ispettivo della provincia stessa, sulla base di  dichiarazioni
rese  sotto  la  loro responsabilita' dagli interessati, corredate da
certificazioni del direttore dei lavori.