Art. 21. Inizio lavori e stati di avanzamento 1. Nel caso di interventi di cui al comma 4 dell'art. 17, gli adempimenti di competenza della provincia, connessi con l'avvio dei lavori e i successivi stati di avanzamento, sono disposti, salvo il potere ispettivo della provincia stessa, sulla base di dichiarazioni rese sotto la loro responsabilita' dagli interessati, corredate da certificazioni del direttore dei lavori.