Art. 22.
                          Verifiche finali
 
   1. Per gli interventi di cui  al  comma  4  dell'articolo  17,  le
verifiche connesse con gli adempimenti conclusivi di competenza della
provincia,   salvo   quanto   previsto  dai  successivi  commi,  sono
effettuate sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvenuta
realizzazione degli investimenti agevolati.
   2.  Per  gli  enti pubblici detta documentazione e' sostituita dal
certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e  dalla
deliberazione  di  approvazione  dei  medesimi  contenente  anche  il
riepilogo  della  spesa  complessivamente  sostenuta.  Nei  caso   di
acquisto  di  beni  la  documentazione  suddetta  e' sostituita dalla
dichiarazione  del   legale   rappresentante   dell'ente   attestante
l'avvenuta spesa.
   3. Nel caso di interventi relativi alla realizzazione di opere, le
verifiche  finali sono effettuate o disposte dal servizio provinciale
competente,  salvo  che  il  soggetto  beneficiario  non   comunichi,
all'atto  del  completamento dei lavori, che fara' eseguire a proprie
spese, ed entro un congruo termine stabilito dal  servizio  medesimo,
le    verifiche    predette   mediante   dichiarazioni   giurate   di
professionisti abilitati che non abbiano avuto  interessi  diretti  o
indiretti nelle opere eseguite.
   4.  Per  opere  il  cui valore sia inferiore al limite fissato con
deliberazione della giunta provinciale, l'avvenuta  realizzazione  si
intendera'   comprovata  con  la  presentazione  del  certificato  di
regolare esecuzione, sostitutivo dell'atto di notorieta', redatto dal
direttore  dei  lavori  e  controfirmato  dal  beneficiario,  e   del
rendiconto  relativo  alle opere finanziate ammesse a contributo o ad
agevolazione.
   5. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'amministrazione di
disporre verifiche dirette ed ispezioni.