Art. 22. Verifiche finali 1. Per gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 17, le verifiche connesse con gli adempimenti conclusivi di competenza della provincia, salvo quanto previsto dai successivi commi, sono effettuate sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati. 2. Per gli enti pubblici detta documentazione e' sostituita dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e dalla deliberazione di approvazione dei medesimi contenente anche il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta. Nei caso di acquisto di beni la documentazione suddetta e' sostituita dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante l'avvenuta spesa. 3. Nel caso di interventi relativi alla realizzazione di opere, le verifiche finali sono effettuate o disposte dal servizio provinciale competente, salvo che il soggetto beneficiario non comunichi, all'atto del completamento dei lavori, che fara' eseguire a proprie spese, ed entro un congruo termine stabilito dal servizio medesimo, le verifiche predette mediante dichiarazioni giurate di professionisti abilitati che non abbiano avuto interessi diretti o indiretti nelle opere eseguite. 4. Per opere il cui valore sia inferiore al limite fissato con deliberazione della giunta provinciale, l'avvenuta realizzazione si intendera' comprovata con la presentazione del certificato di regolare esecuzione, sostitutivo dell'atto di notorieta', redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dal beneficiario, e del rendiconto relativo alle opere finanziate ammesse a contributo o ad agevolazione. 5. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'amministrazione di disporre verifiche dirette ed ispezioni.