Art. 23.
     Domande degli amministrati e silenzio dell'amministrazione
 
   1.  Ove  la  legge   non   abbia   espressamente   disposto,   con
deliberazioni della giunta provinciale, da emanarsi entro centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
determinati i  casi  in  cui  l'esercizio  di  un'attivita'  privata,
subordinato  ad  autorizzazione,  licenza,  abilitazioni, nulla osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato,  possa  essere
intrapreso  su  denuncia  di  inizio  dell'attivita'  stessa da parte
dell'interessato al servizio competente, previo decorso  del  termine
fissato  con  le  medesime  deliberazioni.  In  tali  casi  spetta al
servizio competente per il procedimento in via principale  verificare
d'ufficio la sussistenza dei requisiti di legge richiesti e disporre,
se ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di
prosecuzione  dell'attivita'  e  la rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato non provveda a  conformare
alla  normativa  vigente  detta  attivita'  e i suoi effetti entro il
termine prefissatogli dal servizio stesso.
   2. Ove non sia vietato per legge, con le deliberazioni di  cui  al
comma  1  sono  altresi'  determinati  i  casi  in  cui la domanda di
rilascio di un'autorizzazione,  licenza,  abilitazione,  nulla  osta,
permesso  o  altro  atto  di  consenso comunque denominato, a cui sia
subordinato lo svolgimento  di  un'attivita'  privata,  si  consideri
accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di  diniego  entro  il  termine  fissato  per  categorie  di atti, in
relazione alla complessita' del  rispettivo  procedimento.  Tuttavia,
sussistendo  ragioni di pubblico interesse, il dirigente del servizio
competente  in  via  principale  puo'  annullare  l'atto  di  assenso
illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare
i  vizi  esistenti  entro  il  termine  prefissatogli,  ove  cio' sia
possibile.
   3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel caso  in
cui  il  rilascio  dell'atto  di assenso dell'amministrazione dipenda
esclusivamente dall'accertamento  dei  presupposti  e  dei  requisiti
prescritti,  senza  l'esperimento  di  prove  a  cio'  destinate;  si
applicano, altresi', nel caso in cui non sia previsto alcun limite  o
contingente  complessivo  per  il rilascio dell'atto stesso e in ogni
caso in cui non possa derivare pregiudizio  alla  tutela  dei  valori
storico-artistici  e ambientali e siano rispettate le norme di tutela
del lavoratore sul luogo di lavoro.
   4. Le domande e le denunce di cui al presente articolo inoltrate a
servizi od organi incompetenti sono inammissibili.