Art. 23. Domande degli amministrati e silenzio dell'amministrazione 1. Ove la legge non abbia espressamente disposto, con deliberazioni della giunta provinciale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazioni, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, possa essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attivita' stessa da parte dell'interessato al servizio competente, previo decorso del termine fissato con le medesime deliberazioni. In tali casi spetta al servizio competente per il procedimento in via principale verificare d'ufficio la sussistenza dei requisiti di legge richiesti e disporre, se ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal servizio stesso. 2. Ove non sia vietato per legge, con le deliberazioni di cui al comma 1 sono altresi' determinati i casi in cui la domanda di rilascio di un'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, a cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' privata, si consideri accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' del rispettivo procedimento. Tuttavia, sussistendo ragioni di pubblico interesse, il dirigente del servizio competente in via principale puo' annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi esistenti entro il termine prefissatogli, ove cio' sia possibile. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel caso in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a cio' destinate; si applicano, altresi', nel caso in cui non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso in cui non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme di tutela del lavoratore sul luogo di lavoro. 4. Le domande e le denunce di cui al presente articolo inoltrate a servizi od organi incompetenti sono inammissibili.