Art. 24. Partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo 1. Ove non sussistano ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', l'avvio del procedimento e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 25, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. 2. Ove non sussistano le ragioni d'impedimento di cui al comma 1, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, si deve fornire loro notizia dell'inizio del procedimento con le modalita' previste dall'articolo 25. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima di effettuare le comunicazioni ivi previste, gli opportuni provvedimenti cautelari. 4. Nei procedimenti ad istanza di parte, prima di assumere un provvedimento negativo, il responsabile del servizio comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, eccezionalmente prorogabile per una sola volta dal responsabile del servizio, su richiesta motivata, gli interessati hanno il diritto di presentare le loro osservazioni, in forma di memoria scritta eventualmente corredata da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di dette osservazioni si deve dare compiuta motivazione nel provvedimento finale.