Art. 24.
               Partecipazione dei soggetti interessati
                   al procedimento amministrativo
 
   1.  Ove  non  sussistano  ragioni   d'impedimento   derivanti   da
particolari  esigenze  di  celerita',  l'avvio  del  procedimento  e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 25, ai  soggetti  nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi.
   2. Ove non sussistano le ragioni d'impedimento di cui al comma  1,
qualora  da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente  individuabili,  diversi  dai  suoi  diretti
destinatari,   si   deve   fornire   loro   notizia  dell'inizio  del
procedimento con le modalita' previste dall'articolo 25.
   3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, resta  salva  la  facolta'
dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima  di  effettuare  le
comunicazioni ivi previste, gli opportuni provvedimenti cautelari.
   4. Nei procedimenti ad istanza di  parte,  prima  di  assumere  un
provvedimento   negativo,   il  responsabile  del  servizio  comunica
tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda. Entro il termine  di  trenta  giorni  dal  ricevimento
della  comunicazione,  eccezionalmente prorogabile per una sola volta
dal responsabile del servizio, su richiesta motivata, gli interessati
hanno il diritto di presentare le  loro  osservazioni,  in  forma  di
memoria  scritta eventualmente corredata da documenti. Dell'eventuale
mancato accoglimento di dette  osservazioni  si  deve  dare  compiuta
motivazione nel provvedimento finale.