Art. 25.
 Comunicazione al soggetto interessato dell'inizio del procedimento
 
   1.  Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono
a dare notizia dell'avvio  del  procedimento  mediante  comunicazione
personale.
   2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
     a) l'amministrazione;
     b) l'oggetto del procedimento promosso;
     c)  il servizio competente per il procedimento in via principale
e la persona responsabile del procedimento;
     d) la struttura in cui si puo' prendere visione degli  atti  del
procedimento;
     e)  il  termine  entro  il  quale  il  procedimento  deve essere
concluso, con l'indicazione della fonte;
     f) le fasi del procedimento e i tempi ad esse  necessari,  anche
se riguardanti altre amministrazioni.
   3.   Qualora  per  il  numero  dei  destinatari  la  comunicazione
personale non sia possibile o  risulti  particolarmente  gravosa,  si
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di    pubblicita'    idonee,    di    volta    in   volta   stabilite
dall'amministrazione procedente.
   4. L'omissione  di  taluna  delle  comunicazioni  prescritte  puo'
essere   fatta   valere  solo  dal  soggetto  nel  cui  interesse  la
comunicazione e' prevista.