Art. 25. Comunicazione al soggetto interessato dell'inizio del procedimento 1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) il servizio competente per il procedimento in via principale e la persona responsabile del procedimento; d) la struttura in cui si puo' prendere visione degli atti del procedimento; e) il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso, con l'indicazione della fonte; f) le fasi del procedimento e i tempi ad esse necessari, anche se riguardanti altre amministrazioni. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, si provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione procedente. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.