Art. 26.
                     Intervento nel procedimento
 
   1.  I  portatori  di  interessi  pubblici  o  privati,  nonche'  i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
ai  quali  possa  derivare  un  pregiudizio  dal provvedimento, hanno
facolta' di intervenire nel procedimento.