Art. 28.
             Accordi tra amministrazione e amministrati
 
   1.  In  accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell'art. 27, comma 1, lettera c), l'amministrazione puo' concludere,
senza  pregiudizio  dei  diritti  dei  terzi  e  in  ogni  caso   nel
perseguimento  del pubblico interesse, accordi con gli interessati al
fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento  fi-
nale ovvero, casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
   2.  Gli  accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono  essere
stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che  la  legge
disponga  altrimenti.  Ad essi si applicano, ove non sia diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di  obbligazioni  e
contratti, in quanto compatibili.
   3.  Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
   4. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico l'amministrazione
recede  unilateralmente  dall'accordo,  salvo l'obbligo di provvedere
alla  liquidazione  di  un  indennizzo  proporzionato  ai  pregiudizi
verificatisi in danno del privato.