Art. 29. I n a p p l i c a b i l i t a' 1. Le disposizioni contenute negli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 non si applicano nei confronti delle attivita' delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui all'art. 1, dirette all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione e l'efficacia.