Art. 29.
                   I n a p p l i c a b i l i t a'
 
   1.  Le  disposizioni  contenute negli articoli 24, 25, 26, 27 e 28
non si  applicano  nei  confronti  delle  attivita'  delle  pubbliche
amministrazioni   e   degli   enti   di   cui   all'art.  1,  dirette
all'emanazione  di  atti  normativi,  amministrativi   generali,   di
pianificazione  e  di  programmazione  per  i  quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione e l'efficacia.