Art. 3.
                      Termini del procedimento
 
   1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente  ad  un'istanza,
ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  l'amministrazione  ha il
dovere  di  concluderlo  mediante  l'adozione  di  un   provvedimento
espresso.
   2.   L'amministrazione   stabilisce  il  termine  entro  cui  deve
concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia gia' direttamente
disposto per legge  o  per  regolamento.  Tale  termine  decorre  dal
ricevimento   della   domanda   da   parte  dell'organo  o  struttura
competente, se  il  procedimento  e'  ad  istanza  di  parte,  ovvero
dall'inizio  d'ufficio  del  procedimento stesso. Nel caso in cui nel
procedimento debbano intervenire atti di  altre  amministrazioni,  il
termine  resta  sospeso  e ricomincia a decorrere dalla comunicazione
dell'ultimo atto pervenuto.
   3. Qualora l'amministrazione non abbia  provveduto  ai  sensi  del
comma  2, il termine per la conclusione del procedimento e' di trenta
giorni.
   4. Ove l'istante debba regolarizzare o integrare la domanda  o  la
documentazione  prodotta per consentire il perfezionamento dell'atto,
il termine e' sospeso dalla data di invio  della  comunicazione  agli
interessati  fino  alla  data  di  ricevimento  della  documentazione
richiesta.
   5. Qualora fatti  o  atti  eccezionalmente  sopravvenuti  incidano
sullo  svolgimento  dell'istruttoria,  il termine puo' essere sospeso
con provvedimento motivato del dirigente del servizio  competente  in
via   principale.  Tale  circostanza  e'  comunicata  all'interessato
contestualmente  alla  richiesta  di  acquisizione  di  pareri  o  di
documenti  integrativi. Il termine riprende a decorrere dalla data di
ricezione dei predetti pareri o documenti.
   6. Decorsi i termini di cui ai commi 2  e  3,  sono  esperibili  i
ricorsi previsti dalla legge.
   7.  Le  determinazioni adottate ai sensi del comma 2 devono essere
pubblicate  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige, ai sensi dell'art. 42, comma 1.