Art. 3. Termini del procedimento 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. L'amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento. Tale termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'organo o struttura competente, se il procedimento e' ad istanza di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso. Nel caso in cui nel procedimento debbano intervenire atti di altre amministrazioni, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla comunicazione dell'ultimo atto pervenuto. 3. Qualora l'amministrazione non abbia provveduto ai sensi del comma 2, il termine per la conclusione del procedimento e' di trenta giorni. 4. Ove l'istante debba regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione prodotta per consentire il perfezionamento dell'atto, il termine e' sospeso dalla data di invio della comunicazione agli interessati fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. 5. Qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento dell'istruttoria, il termine puo' essere sospeso con provvedimento motivato del dirigente del servizio competente in via principale. Tale circostanza e' comunicata all'interessato contestualmente alla richiesta di acquisizione di pareri o di documenti integrativi. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti. 6. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, sono esperibili i ricorsi previsti dalla legge. 7. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 devono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 42, comma 1.