Art. 30. Integrazione di procedimenti 1. Nel caso in cui la vigente normativa preveda piu' atti di amministrazione giuridica puntuale inerenti il medesimo oggetto o attivita' o risultato, si procedera' alla semplificazione delle modalita' di presentazione delle domande, nonche' all'integrazione o all'unificazione delle fasi procedurali relative agli atti medesimi, mediante apposite direttive della giunta provinciale o, ove non sia possibile, mediante apposite disposizioni legislative, che individuano i casi in cui si provvede all'unificazione.