Art. 30.
                    Integrazione di procedimenti
 
   1. Nel caso in cui la  vigente  normativa  preveda  piu'  atti  di
amministrazione  giuridica  puntuale  inerenti  il medesimo oggetto o
attivita' o  risultato,  si  procedera'  alla  semplificazione  delle
modalita'  di presentazione delle domande, nonche' all'integrazione o
all'unificazione delle fasi procedurali relative agli atti  medesimi,
mediante  apposite  direttive della giunta provinciale o, ove non sia
possibile,   mediante   apposite   disposizioni   legislative,    che
individuano i casi in cui si provvede all'unificazione.