Art. 31.
                      Pubblicazione degli atti
 
   1. La giunta provinciale individua, con apposite deliberazioni, le
categorie   di  atti  amministrativi  provinciali,  aventi  carattere
generale o riguardanti interessi della generalita' o di  categorie  o
gruppi   di   cittadini,  da  pubblicare,  anche  per  estratto,  nel
Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
   2.  Le  deliberazioni  adottate  dalla  giunta  provinciale   sono
riportate  per oggetto in apposito elenco, sottoscritto dal dirigente
verbalizzante, da esporre all'albo della provincia nel  primo  giorno
domenicale  immediatamente  successivo a quello della seduta e per la
durata di sei  giorni  consecutivi.  Ad  avvenuta  pubblicazione,  il
dirigente   verbalizzante  appone  in  calce  all'elenco  e  ad  ogni
deliberazione la dichiarazione di  avvenuta  regolare  pubblicazione,
previ gli accertamenti di rito.
   3.  Gli  atti  adottati  dai singoli assessori o dai dirigenti dei
servizi per delega della giunta, disposta a sensi degli articoli 13 e
16 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente:  "Nuovo
ordinamento  dei  servizi e del personale della provincia autonoma di
Trento",  sono  riportati  in  appositi  elenchi,  sottoscritti   dai
dirigenti  delle  strutture  rispettivamente  competenti,  da esporre
all'albo della provincia nel primo giorno  domenicale  immediatamente
successivo   alla   data   degli  atti  medesimi  e  per  sei  giorni
consecutivi.
   4. Per gli atti adottati dai dirigenti generali, per delega di cui
all'art.   15   della   legge  provinciale  29  aprile  1983,  n.  12
concernente: "Nuovo ordinamento dei servizi  e  del  personale  della
provincia autonoma di Trento", si applica la disposizione del comma 3
intendendosi sostituito al dirigente, il dirigente generale.
   5.  Continuano  ad  applicarsi  le forme di pubblicita' degli atti
previste da leggi speciali.