Art. 31. Pubblicazione degli atti 1. La giunta provinciale individua, con apposite deliberazioni, le categorie di atti amministrativi provinciali, aventi carattere generale o riguardanti interessi della generalita' o di categorie o gruppi di cittadini, da pubblicare, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. 2. Le deliberazioni adottate dalla giunta provinciale sono riportate per oggetto in apposito elenco, sottoscritto dal dirigente verbalizzante, da esporre all'albo della provincia nel primo giorno domenicale immediatamente successivo a quello della seduta e per la durata di sei giorni consecutivi. Ad avvenuta pubblicazione, il dirigente verbalizzante appone in calce all'elenco e ad ogni deliberazione la dichiarazione di avvenuta regolare pubblicazione, previ gli accertamenti di rito. 3. Gli atti adottati dai singoli assessori o dai dirigenti dei servizi per delega della giunta, disposta a sensi degli articoli 13 e 16 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente: "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento", sono riportati in appositi elenchi, sottoscritti dai dirigenti delle strutture rispettivamente competenti, da esporre all'albo della provincia nel primo giorno domenicale immediatamente successivo alla data degli atti medesimi e per sei giorni consecutivi. 4. Per gli atti adottati dai dirigenti generali, per delega di cui all'art. 15 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente: "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento", si applica la disposizione del comma 3 intendendosi sostituito al dirigente, il dirigente generale. 5. Continuano ad applicarsi le forme di pubblicita' degli atti previste da leggi speciali.