Art. 33.
                      C o m u n i c a z i o n e
 
   1.  Dell'atto  amministrativo,  pure  se di archiviazione, e' data
comunicazione,  anche  per  estratto,  ai  soggetti  ai  quali   esso
direttamente si riferisce.
   2.  Nel  caso  di  atti amministrativi a contenuto sfavorevole, la
comunicazione e' eseguita da parte  della  struttura  che  ha  curato
l'atto,  mediante  consegna  diretta  all'interessato  o  con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con notifica per mezzo
di ufficiale giudiziario o messo provinciale o comunale. In  caso  di
positiva  concessione  di  ausilii  economici  la  comunicazione puo'
essere invece eseguita con lettera ordinaria.
   3.  Quando  la  comunicazione  nei  modi  ordinari  e'  sommamente
difficile   per   il  rilevante  numero  di  destinatari,  o  per  la
difficolta' di identificarli tutti, si procede alla comunicazione nei
modi ordinari nei confronti di alcuni degli interessati e un estratto
dell'atto  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Trentino-Alto  Adige  e  nell'albo  pretorio  del  comune ove ha sede
l'organo che lo ha emanato.
   4. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  agli
atti di cui all'art. 31, comma 1.