Art. 33. C o m u n i c a z i o n e 1. Dell'atto amministrativo, pure se di archiviazione, e' data comunicazione, anche per estratto, ai soggetti ai quali esso direttamente si riferisce. 2. Nel caso di atti amministrativi a contenuto sfavorevole, la comunicazione e' eseguita da parte della struttura che ha curato l'atto, mediante consegna diretta all'interessato o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con notifica per mezzo di ufficiale giudiziario o messo provinciale o comunale. In caso di positiva concessione di ausilii economici la comunicazione puo' essere invece eseguita con lettera ordinaria. 3. Quando la comunicazione nei modi ordinari e' sommamente difficile per il rilevante numero di destinatari, o per la difficolta' di identificarli tutti, si procede alla comunicazione nei modi ordinari nei confronti di alcuni degli interessati e un estratto dell'atto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'organo che lo ha emanato. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti di cui all'art. 31, comma 1.