Art. 36.
          Riordinamento degli organismi tecnico-consultivi
 
   1. Per i fini di cui al secondo comma dell'articolo 49 della legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente: "Nuovo ordinamento dei
servizi e del personale  della  provincia  autonoma  di  Trento",  la
giunta  provinciale,  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore della
presente legge, provvede alla predisposizione di un apposito progetto
per  il  riordinamento  degli  organismi  tecnico-consultivi   e   la
disciplina della loro attivita'.