Art. 36. Riordinamento degli organismi tecnico-consultivi 1. Per i fini di cui al secondo comma dell'articolo 49 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente: "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento", la giunta provinciale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla predisposizione di un apposito progetto per il riordinamento degli organismi tecnico-consultivi e la disciplina della loro attivita'.