Art. 37. Ricorsi amministrativi 1. In materia di ricorsi amministrativi continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni legislative in ordine ai casi in cui il ricorso e' ammesso e agli organi competenti alla decisione dello stesso. 2. Per quanto attiene le modalita' ed i termini di presentazione del ricorso, la procedura e i termini della decisione, nonche' la sospensione dell'esecuzione dell'atto che forma oggetto del ricorso medesimo, ancorche' previste da leggi provinciali, si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 concernente: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".