Art. 37.
                       Ricorsi amministrativi
 
   1.  In  materia di ricorsi amministrativi continuano ad applicarsi
le vigenti disposizioni legislative in  ordine  ai  casi  in  cui  il
ricorso  e'  ammesso  e  agli  organi competenti alla decisione dello
stesso.
   2. Per quanto attiene le modalita' ed i termini  di  presentazione
del  ricorso,  la  procedura  e i termini della decisione, nonche' la
sospensione dell'esecuzione dell'atto che forma oggetto  del  ricorso
medesimo,  ancorche'  previste  da leggi provinciali, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del  presidente  della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199 concernente: "Semplificazione dei procedimenti
in materia di ricorsi amministrativi".