Art. 39.
                   Strutture equiparate a servizi
 
   1.  In  relazione  alle  specifiche   esigenze   delle   strutture
equiparate  ai  servizi  della  provincia,  la giunta provinciale, su
proposta  dell'organo  di  amministrazione  competente,  provvede  ad
emanare  le  disposizioni  necessarie  per  armonizzare la disciplina
della relativa attivita' amministrativa ai  principi  della  presente
legge.