Art. 4. M o t i v a z i o n e 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le norme giuridiche, nonche' le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, anche in riferimento alle eventuali memorie presentate ai sensi dell'art. 24, comma 4. 2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama. 4. Ogni provvedimento deve indicare l'autorita' amministrativa e il termine entro cui e' possibile ricorrere.