Art. 4.
                        M o t i v a z i o n e
 
   1.  Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto, le norme giuridiche,  nonche'  le  ragioni  che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle
risultanze  dell'istruttoria,  anche  in  riferimento  alle eventuali
memorie presentate ai sensi dell'art. 24, comma 4.
   2. La motivazione non e' richiesta per gli atti  normativi  e  per
quelli a contenuto generale.
   3.   Se  le  ragioni  della  decisione  risultano  da  altro  atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa,  insieme  con
la   comunicazione  di  quest'ultima  deve  essere  indicato  e  reso
disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.
   4. Ogni provvedimento deve indicare l'autorita'  amministrativa  e
il termine entro cui e' possibile ricorrere.