Art. 40.
                           Norme attuative
 
   1.  La  giunta  provinciale,  sentita  la  competente  commissione
permanente del Consiglio, delibera entro 180 giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge  il  regolamento  di  esecuzione della
stessa, nonche' il regolamento di esecuzione del  capo  VI.  In  ogni
caso  dara'  alla  stessa, annualmente, le necessarie informazioni in
ordine al suo stato di attuazione.