Art. 40. Norme attuative 1. La giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio, delibera entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione della stessa, nonche' il regolamento di esecuzione del capo VI. In ogni caso dara' alla stessa, annualmente, le necessarie informazioni in ordine al suo stato di attuazione.