Art. 42. Disposizioni transitorie 1. Tutti gli atti amministrativi espressamente previsti dalla presente legge per l'attuazione della stessa e le loro successive modificazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. La giunta provinciale ne curera' altresi' la raccolta in modo sistematico e continuativo. 2. Fino alla pubblicazione dei singoli atti di cui al comma 1, per gli istituti da disciplinarsi dagli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. In ogni caso gli atti amministrativi di prima applicazione della presente legge dovranno essere adottati entro un anno dalla data di cui al comma 3. 3. Le disposizioni diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.