Art. 42.
                      Disposizioni transitorie
 
   1.  Tutti  gli  atti  amministrativi  espressamente previsti dalla
presente legge per l'attuazione della stessa  e  le  loro  successive
modificazioni  sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige. La giunta provinciale  ne  curera'  altresi'  la
raccolta in modo sistematico e continuativo.
   2. Fino alla pubblicazione dei singoli atti di cui al comma 1, per
gli  istituti da disciplinarsi dagli stessi, continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti. In ogni  caso  gli  atti  amministrativi  di
prima  applicazione  della  presente  legge  dovranno essere adottati
entro un anno dalla data di cui al comma 3.
   3. Le disposizioni diverse da quelle richiamate ai  commi  1  e  2
hanno  effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione della presente legge nel  Bollettino  ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige.