Art. 6. Responsabile del procedimento 1. I dirigenti di servizio e i capi ufficio, nell'ambito delle attribuzioni loro conferite rispettivamente dagli articoli 16 e 17 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente: "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento" e successive modificazioni e nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 19 della medesima legge, individuano il personale cui fa capo l'istruttoria dei singoli procedimenti amministrativi. 2. Laddove il procedimento interessi una pluralita' di unita' organizzative, l'istruttoria compete al servizio o all'ufficio abilitato a predisporre il provvedimento finale. 3. In caso di mancata individuazione del responsabile dell'istruttoria la stessa fa capo al dirigente di servizio o al capo ufficio. 4. Il servizio competente in via principale e la persona del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 24 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 5. Il dirigente del servizio conclude il procedimento con un provvedimento motivato di rifiuto qualora l'interessato non possa comunque documentare il possesso dei requisiti richiesti.