Art. 6.
                    Responsabile del procedimento
 
   1. I dirigenti di servizio e i  capi  ufficio,  nell'ambito  delle
attribuzioni  loro  conferite  rispettivamente dagli articoli 16 e 17
della legge provinciale 29 aprile 1983,  n.  12  concernente:  "Nuovo
ordinamento  dei  servizi e del personale della provincia autonoma di
Trento" e successive modificazioni e nell'esercizio  dei  compiti  di
cui all'art. 19 della medesima legge, individuano il personale cui fa
capo l'istruttoria dei singoli procedimenti amministrativi.
   2.  Laddove  il  procedimento  interessi  una pluralita' di unita'
organizzative,  l'istruttoria  compete  al  servizio  o   all'ufficio
abilitato a predisporre il provvedimento finale.
   3.   In   caso   di   mancata   individuazione   del  responsabile
dell'istruttoria la stessa fa capo al dirigente di servizio o al capo
ufficio.
   4. Il servizio competente in  via  principale  e  la  persona  del
responsabile  del  procedimento  sono  comunicati  ai soggetti di cui
all'art. 24 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
   5.  Il  dirigente  del  servizio  conclude  il procedimento con un
provvedimento motivato di rifiuto  qualora  l'interessato  non  possa
comunque documentare il possesso dei requisiti richiesti.