Art. 7.
             Funzioni del responsabile del procedimento
 
   1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 6:
     a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i
requisiti  di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
     b) accerta d'ufficio i fatti,  disponendo  il  compimento  degli
atti  all'uopo  necessari  ed  adotta  ogni  misura  per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare puo'  chiedere
il  rilascio  di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni ovvero
di istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti  tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
     c)  indice  le  conferenze di servizi di cui all'art. 16 dandone
comunicazione al proprio dirigente di servizio;
     d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni  e  le  notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
     e)  trasmette  gli atti all'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale ovvero, ove ne  abbia  la  competenza,  provvede
egli stesso.