Art. 7. Funzioni del responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 6: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari ed adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni ovvero di istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) indice le conferenze di servizi di cui all'art. 16 dandone comunicazione al proprio dirigente di servizio; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale ovvero, ove ne abbia la competenza, provvede egli stesso.