Art. 8.
                 Presentazione di domande ed istanze
 
   1. Le strutture che ricevono direttamente domande, istanze o altri
documenti, ne rilasciano ricevuta con l'attestazione della data. Tale
ricevuta,  in  caso  di  smarrimento, sottrazione o distruzione della
domanda, consente la riproposizione della  stessa  entro  il  termine
all'uopo assegnato dal dirigente del servizio competente.
   2.  Salva  diversa  disposizione  di  legge  o  di regolamento, le
domande e le istanze possono essere  presentate  anche  a  mezzo  del
servizio postale.
   3.  Le domande e le istanze si intendono presentate in tempo utile
ove risulti, sulla base  della  data  di  spedizione  mediante  plico
raccomandato,  che  sono state consegnate all'ufficio postale entro i
termini previsti.
   4. Le  domande  e  le  istanze  rivolte  ad  organo  della  stessa
amministrazione  diverso da quello competente o pervenute a struttura
diversa  da  quella  competente  a  riceverle  non   possono   essere
dichiarate  inammissibili  per tale motivo e sono trasmesse d'ufficio
all'organo o alla struttura rispettivamente competente.