Art. 9. D o c u m e n t a z i o n e 1. Qualora la legislazione provinciale non specifichi la documentazione, la stessa e' determinata dalla giunta provinciale, con propria deliberazione, attenendosi ai criteri previsti dal comma 3. 2. L'individuazione della documentazione necessaria al procedimento amministrativo e' di norma demandata dalla legge ad atti deliberativi della giunta provinciale. Tali atti distinguono la documentazione a carico degli interessati e quella da acquisire o accertare d'ufficio. 3. La documentazione stabilita da disposizioni di leggi provinciali vigenti all'entrata in vigore della presente legge puo' essere rideterminata con deliberazione della giunta provinciale secondo criteri di semplificazione, essenzialita' ed omogeneita'. Fino all'assunzione delle predette deliberazioni continua ad essere richiesta la documentazione prescritta dalle leggi. 4. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' risultino da documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio alla loro acquisizione in originale o in copia. parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare. 5. La giunta provinciale emana apposite indicazioni per l'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 in materia di dichiarazioni degli interessati sostitutive di documentazione, adottando altresi' ogni altro strumento di carattere organizzativo, atto alla corretta applicazione delle presenti disposizioni.