Art. 9.
                     D o c u m e n t a z i o n e
 
   1.  Qualora  la  legislazione  provinciale   non   specifichi   la
documentazione,  la  stessa  e' determinata dalla giunta provinciale,
con propria deliberazione, attenendosi ai criteri previsti dal  comma
3.
   2.    L'individuazione    della   documentazione   necessaria   al
procedimento amministrativo e' di norma demandata dalla legge ad atti
deliberativi della  giunta  provinciale.  Tali  atti  distinguono  la
documentazione  a  carico  degli  interessati e quella da acquisire o
accertare d'ufficio.
   3.  La  documentazione  stabilita   da   disposizioni   di   leggi
provinciali  vigenti  all'entrata in vigore della presente legge puo'
essere  rideterminata  con  deliberazione  della  giunta  provinciale
secondo  criteri  di  semplificazione,  essenzialita' ed omogeneita'.
Fino all'assunzione delle predette deliberazioni continua  ad  essere
richiesta la documentazione prescritta dalle leggi.
   4.  Qualora  l'interessato  dichiari  che  fatti, stati e qualita'
risultino da documenti gia' in possesso della stessa  amministrazione
procedente  o  di altra pubblica amministrazione, il responsabile del
procedimento provvede d'ufficio alla loro acquisizione in originale o
in copia. parimenti sono accertati  d'ufficio  dal  responsabile  del
procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualita'  che  la  stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare.
   5.  La  giunta  provinciale   emana   apposite   indicazioni   per
l'attuazione  delle disposizioni previste dalla legge 4 gennaio 1968,
n. 15 in materia di dichiarazioni degli  interessati  sostitutive  di
documentazione,  adottando altresi' ogni altro strumento di carattere
organizzativo,  atto  alla  corretta  applicazione   delle   presenti
disposizioni.