Art. 2. Istituzione dell'agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica 1. Per concorrere all'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1 e per la promozione dei progetti di cui al successivo art. 3 e' costituita presso la giunta regionale l'organismo "Agenzia regionale per la riconversione dell'industria bellica".