Art. 2.
                 Istituzione dell'agenzia regionale
             per la riconversione dell'industria bellica
 
  1. Per concorrere all'attuazione delle finalita' di cui all'art.  1
e  per  la  promozione  dei  progetti  di cui al successivo art. 3 e'
costituita presso la giunta regionale l'organismo "Agenzia  regionale
per la riconversione dell'industria bellica".