Art. 3. Compiti dell'agenzia 1. Alla agenzia e' assegnato il compito di: a) elaborare studi e documentazioni sulla situazione e le prospettive di riconversione del settore, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali, alla valorizzazione in ambito civile delle risorse e delle competenze tecnologiche acquisite; b) proporre indirizzi per la diffusione e il trasferimento dei principi tecnologici e dei processi produttivi di carattere militare verso applicazioni di uso civile; c) individuare e promuovere, col concorso dei soggetti pubblici e privati interessati, i progetti di intervento di cui al successivo art. 4; d) raccogliere, elaborare e divulgare dati relativamente al commercio di armi; e) formulare al parlamento e al governo nazionale proposte ed interventi volti ad agevolare la riconversione dell'industria bellica verso produzioni di uso civile, anche ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 237/1993.