Art. 3.
                        Compiti dell'agenzia
 
   1. Alla agenzia e' assegnato il compito di:
     a)  elaborare  studi  e  documentazioni  sulla  situazione  e le
prospettive di riconversione del settore, con particolare riferimento
alle implicazioni occupazionali, alla valorizzazione in ambito civile
delle risorse e delle competenze tecnologiche acquisite;
     b) proporre indirizzi per la diffusione e il  trasferimento  dei
principi  tecnologici e dei processi produttivi di carattere militare
verso applicazioni di uso civile;
     c) individuare e promuovere, col concorso dei soggetti  pubblici
e  privati interessati, i progetti di intervento di cui al successivo
art. 4;
     d) raccogliere, elaborare  e  divulgare  dati  relativamente  al
commercio di armi;
     e)  formulare  al  parlamento e al governo nazionale proposte ed
interventi volti ad agevolare la riconversione dell'industria bellica
verso produzioni di uso civile, anche ai sensi dell'art. 6, comma  7,
della legge 237/1993.