Art. 4.
                       Progetti di intervento
 
   1.  Per  la  realizzazione  delle  finalita' di cui all'art. 1, la
regione  Lombardia  promuove  e  sostiene  i  seguenti  progetti   di
intervento:
     a)  elaborazione  di  progetti  di  fattibilita' elaborati dalle
imprese e da centro di ricerca specializzati, volti a configurare  la
conversione  integrale  o parziale delle imprese operanti nel settore
della produzione di materiale bellico verso attivita'  di  produzioni
di beni e servizi di uso civile;
     b)  realizzazione di attivita' di formazione, riqualificazione e
aggiornamento volte  ad  agevolare  l'utilizzo  delle  risorse  umane
presenti  nelle  imprese operanti nell'industria bellica in attivita'
produttive alternative;
     c) realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo attuati dalle
imprese interessate, volti a trasferire le conoscenze e le competenze
acquisite  nella  produzione  di   materiale   di   armamento   verso
applicazioni civili.
   2.  Per  l'elaborazione dei progetti di intervento di cui al comma
precedente, la giunta regionale puo' concedere un contributo di parte
corrente fino al 50% delle spese ritenute ammissibili.
   3. I soggetti  interessati  alle  agevolazioni  di  cui  al  comma
precedente  presentano  i  propri progetti alla giunta regionale che,
sulla base del parere obbligatorio dell'agenzia di  cui  all'art.  2,
delibera  la  concessione dei contributi, determinando le modalita' e
le condizioni per l'erogazione degli stessi.