Art. 4. Progetti di intervento 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1, la regione Lombardia promuove e sostiene i seguenti progetti di intervento: a) elaborazione di progetti di fattibilita' elaborati dalle imprese e da centro di ricerca specializzati, volti a configurare la conversione integrale o parziale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiale bellico verso attivita' di produzioni di beni e servizi di uso civile; b) realizzazione di attivita' di formazione, riqualificazione e aggiornamento volte ad agevolare l'utilizzo delle risorse umane presenti nelle imprese operanti nell'industria bellica in attivita' produttive alternative; c) realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo attuati dalle imprese interessate, volti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite nella produzione di materiale di armamento verso applicazioni civili. 2. Per l'elaborazione dei progetti di intervento di cui al comma precedente, la giunta regionale puo' concedere un contributo di parte corrente fino al 50% delle spese ritenute ammissibili. 3. I soggetti interessati alle agevolazioni di cui al comma precedente presentano i propri progetti alla giunta regionale che, sulla base del parere obbligatorio dell'agenzia di cui all'art. 2, delibera la concessione dei contributi, determinando le modalita' e le condizioni per l'erogazione degli stessi.